sabato 28 maggio 2011

La Conferenza permanente delle donne democratiche

Le donne del Pd hanno approvato la bozza del regolamento per la Conferenza permanente regionale delle donne del Partito democratico. Nei giorni scorsi l'importante tema è stato al centro dei lavori dell'assemblea provinciale delle donne del Partito democratico. Il gruppo di lavoro ha sottoposto alle partecipanti una proposta che, dopo ampia e articolata discussione, è stata approvata all'unanimità. Ora il gruppo si confronterà con gli altri territori al fine di condividere e pervenire alla definitiva formulazione del regolamento». Quello compiuto nei giorni scorsi è il primo significativo passo per l'istituzione della Conferenza permanente delle donne Democratiche, luogo di incontro e confronto per tradurre in proposte politiche le richieste delle donne e perseguirne la realizzazione, con la convinzione che la pari ed effettiva rappresentanza di genere costituisca un arricchimento ed un elemento di rinnovamento della cultura del Partito democratico.

Il Pd contro l'omofobia

La Direzione Provinciale del Partito Democratico di Sassari, riunita lunedì pomeriggio, ha aderito alla Giornata internazionale contro l'omofobia del 17 maggio 2011 in difesa dei diritti delle persone omosessuali e contro ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Il documento approvato afferma che: «Gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, quali quelli contenuti nelle convenzioni ONU e UE sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, indicano la strada per la lotta contro ogni discriminazione - diretta e indiretta – da realizzare mediante un'azione pedagogica di informazione e sensibilizzazione, favorendo la presa di coscienza nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro e nei mezzi d'informazione. La Direzione del Pd di Sassari invita tutte le amministrazioni locali, le istituzioni scolastiche, gli enti e le associazioni deputati alla crescita civile dei cittadini ad azioni concrete e ad adottare ogni utile misura affinché si affermi la cultura del rispetto delle scelte di vita, di pensiero e di orientamento sessuale delle persone».

mercoledì 18 maggio 2011

Referendum del 12-13 giugno 2011. Andiamo a votare e votiamo SI


Nel silenzio della stampa e del servizio pubblico lo strumento di informazione siamo NOI. Ricordiamo che andiamo a votare su questioni − l'acqua, il nucleare, la giustizia − che riguardano la vita di tutti noi. Ricordiamo che le questioni sono tre ma i quesiti quattro e che quindi dobbiamo mettere la croce su quattro SI.
Ecco i quattro quesiti del Referendum del 12-13 giugno 2011.
Primo quesito (Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione):

Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?

Secondo quesito (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma):

Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?

Terzo quesito (Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme):

Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”; art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari e all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”; art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare”; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99″, limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”; art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”; art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”; art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”; art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche e ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”; art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva e i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”; art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali e i relativi archi temporali;”; art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”; art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale e internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”; art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”; art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9″; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2″; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo e uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin SpA secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”; art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”; l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34;

art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”
Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?

Quarto quesito (Abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale):

Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?

Andiamo a votare e votiamo SI

domenica 15 maggio 2011

Quale scuola per la Sardegna? Incontro-dibattito


A tre anni dall'entrata in vigore della Riforma Gelmini (legge 133/2008) la scelta di indebolire e di destrutturare la scuola pubblica a favore di quella privata è sempre più chiara nelle dichiarazioni e, soprattutto, nelle azioni del governo: il piano triennale dei tagli, contenuto in quella legge (8 miliardi di euro in meno e 132.000 docenti e ata in meno), diverrà strutturale e produrrà nel medio periodo un’enorme riduzione delle risorse per la scuola e un crollo della quota del PIL investita in istruzione. La drammatica vicenda del precariato della scuola è ben lontana dall’essere risolta e le misure del cosiddetto Decreto Sviluppo prevedono immissioni in ruolo irrisorie, che coprono appena un terzo dei pensionamenti annui. In questo contesto la scuola in Sardegna attraversa uno specifico stato di crisi profonda: i dati OCSE contenuti nell'ultimo rapporto Education at a glance 2010 testimoniano che il nostro sistema scolastico soffre di carenze tali da collocarlo tra gli ultimi in Europa. In assenza di una legge regionale in materia di istruzione, la Riforma Gelmini è stata applicata pedissequamente dal governo regionale e sta infatti già dando i suoi nefasti frutti: tassi più alti di dispersione e abbandono scolastico, soprattutto nelle aree a forte rischio di emarginazione e devianza; meno diplomati e di conseguenza meno iscritti all'Università; tagli indiscriminati al personale; soppressione di plessi scolastici secondo criteri differenti da quelli della qualità, della gratuità, delle pari opportunità formative e della tutela universale del diritto allo studio. Il piano di dimensionamento approvato dalla giunta regionale non ha tenuto in considerazione la specialità sarda dal punto di vista socio-economico, territoriale, demografico e linguistico, e ha di fatto applicato una razionalizzazione di tipo puramente economico, considerando il servizio scolastico solo un costo da abbattere. Gli accorpamenti fanno registrare in tutto il territorio molti casi di sovraffollamento delle classi, spesso in contrasto con la normativa in materia di sicurezza; l'assistenza agli alunni con disabilità è assolutamente insufficiente e inadeguata; la drammatica situazione degli insegnanti precari e la tensione generalizzata del mondo scolastico sono aggravate in Sardegna dall'incapacità politica della Giunta regionale nell'affermare subito con forza ed efficacia di fronte al Governo nazionale la peculiarità evidente della situazione sarda, non solo culturale ed identitaria, ma legata anche alla distribuzione della popolazione e alla difficile viabilità; la soppressione di numerose classi prime, specie nei paesi delle zone interne, mette a rischio nell'immediato futuro la sopravvivenza di interi istituti scolastici, e in prospettiva di interi centri demici, aumenta i disagi e fa venir meno la gratuità del diritto all'istruzione pubblica per centinaia di studenti; il conseguente aumento del pendolarismo interesserà anche i bambini delle elementari; l'offerta formativa risulta fortemente diminuita nelle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, infatti l’organico del personale docente della Sardegna per l'anno scolastico 2010/2011, secondo i dati del Ministero, è stato ridotto di 1037 unità (seconda percentuale di taglio più elevata in campo nazionale, - 5,18%, seconda solo alla Calabria); non è stato predisposto un piano straordinario di edilizia scolastica a fronte dell'inadeguatezza strutturale degli edifici e in assenza dei principali requisiti di sicurezza in numerosi plessi scolastici; non vi è traccia di un serio progetto di coordinamento efficace tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale riguardo alle problematiche della dispersione scolastica e dell'orientamento degli alunni nei passaggi cruciali tra la scuola secondaria di primo grado e quella secondaria di secondo grado e tra quest'ultima e l'Università; manca a tutt'oggi una definitiva e improrogabile individuazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (Decreto Ministeriale 25.10.2007 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 632, della legge 296/2006) con l'obiettivo, in un momento cruciale di crisi economica e finanziaria, che colpisce la nostra isola con una violenza tutta particolare, di potenziare l'apprendimento lungo l'arco della vita, attivando i percorsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri.

Per tutti questi motivi, i segretari dei Circoli 3 e 4 del Partito Democratico di Sassari, Fabio Pinna e Mauro Sanna, insieme con Esmeralda Ughi consigliere comunale del PD hanno organizzato l'incontro-dibattito Quale scuola per la Sardegna? che si terrà a Sassari presso la sede del Circolo PD n° 3, in via Luna e Sole 52A, giovedì 19 maggio alle ore 18.00. All'iniziativa, frutto anche del dibattito nato in seno al Forum Istruzione Pd della Federazione di Sassari, parteciperanno, Silvio Lai, segretario regionale del PD; Lalla Paoni, componente del forum Istruzione PD Federazione di Sassari, già assessore provinciale all'Istruzione, Massimo Sechi, dirigente scolastico e consigliere comunale PD a Sassari, Esmeralda Ughi, docente e consigliere comunale PD a Sassari, Cristian Ribichesu, docente e componente del forum Istruzione PD Sassari. Coordinerà i lavori Mauro Sanna, docente e componente della segreteria provinciale PD.